. | |||||||
Gestione Reclami
Definizione di "reclamo"
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Come previsto dal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall'allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che: -il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il Danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa di assicurazione tramite:
-il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il Sig. D'Agostino Pasquale -la funzione della gestione reclami non è esternalizzata -l'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo Il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il Danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovese ritenere soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'Intermediario), di rivolgersi all'IVASS (ex ISVAP), Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 00187 Roma (fax: 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dell'Intermediario o dall'Impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'Art.22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 |
|||||||
. |